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“UN CUORE PER TUTTI…TUTTI PER UN CUORE - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS”
1. E’ costituita l’Associazione denominata “UN CUORE PER TUTTI… TUTTI PER UN CUORE - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS”, di seguito detta Associazione.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve “Onlus”) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
2. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2150.
Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via Caposile n. 2
Possono essere istituite sedi secondarie in altre località ed all’Estero.
Art. 3
Oggetto e scopo
1. L’Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione in favore di persone svantaggiate in relazione alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dell'educazione sanitaria, della prevenzione e della sicurezza personale e collettiva.
Gli scopi dell’Associazione sono:
- promuovere e salvaguardare la tutela dei diritti civili e la difesa dei più deboli;
- promuovere e salvaguardare il benessere psicofisico della persona e della collettività;
- promuovere le condizioni che favoriscano l'esistenza di una rete sociale finalizzata al miglioramento della qualità della vita;
- realizzare e sostenere progetti di emancipazione economica e culturale;
- realizzare e sostenere progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo;
a tali fini l'Associazione intende:
- promuovere la cultura, l'arte, la tradizione popolare (folklore) e lo sport dilettantistico;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone svantaggiate aiuti economici e tecnologici;
- mettere a disposizione della collettività e delle persone svantaggiate assistenza sanitaria e personale e materiale didattico;
- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, stages e workshop di durata variabile;
- promuovere e realizzare la ricerca scientifica e l'attività di redazione, di pubblicazione e di diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico - culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione;
- promuovere e realizzare attività volte a reperire risorse economiche finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- realizzare strutture per singoli o collettività allo scopo di migliorare la qualità della vita;
- promuovere e realizzare attività volte a valorizzare la natura e l'ambiente.
L'associazione si propone, altresì, come struttura di servizi per altre associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi statutari della stessa.
L'associazione può partecipare in altre associazioni, federazioni, consorzi ed ogni altra forma di aggregazione, nonchè stipulare convenzioni con professionisti, singoli o associati, che forniscano i servizi, ovvero per fruire di consulenze per il conseguimento dei fini statutari.
L’Associazione, nello spirito dello statuto e dei regolamenti interni, potrà attuare il decentramento operativo con la formazione e approvazione di circoli su tutto il territorio nazionale ein ambito internazionale, a mezzo anche di scrittura privata, con ambito regionale, provinciale e comunale.
2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4
Patrimonio ed entrate dell’Associazione
1. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi;
b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti che verranno fatti all’Associazione e da questa accettati;
c) dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e di privati destinati al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).
3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
5. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Art. 5
Associati
Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e dalla cultura, presentino domanda di ammissione in quanto accettata.
Nell’Associazione si distinguono:
- gli Associati Fondatori;
- gli Associati Ordinari.
Sono Associati Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo.
E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione assimilare altri Associati agli Associati Fondatori attribuendo loro le medesime prerogative.
Sono Associati Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi
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a rispettare lo scopo dell’Associazione, vengono chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 
Il Consiglio Direttivo istruisce la domanda di ammissione ad associato a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, e ne comunica per iscritto l’esito in sede di prima richiesta.
Il Consiglio Direttivo non ha l’obbligo di motivare il rigetto della domanda.
Tutti coloro che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda di ammissione e non hanno avuto risposta di accettazione da parte del Consiglio direttivo sono da considerare come Associandi Straordinari.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; la divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica, infatti, alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto ed a pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea.
Gli Associati perdono la qualifica di Associato per:
- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
- dimissioni volontarie.
Gli Associati potranno recedere dall’Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. L’Associato recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna.
In caso di comportamento di un Associato difforme ed in contrasto con il presente Statuto e con l’eventuale regolamento dell’Associazione, il Consiglio può deliberare l’espulsione dell’Associato, senza l’obbligo di motivazione né di liquidazione.
Art. 6
Organi dell’Associazione
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o passivo.
Art. 7
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Associato spetta un voto.
L’Assemblea dovrà, essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne facciano domanda scritta o motivata due terzi degli Associati; in tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattarsi.
Le convocazioni dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata diretta a ciascun Associato inviata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, agli indirizzi risultanti presso l’Associazione oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione nonchè l’ordine del giorno.
Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione o via e-mail, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in tal caso la notizia dell’adunanza va pubblicata almeno una volta e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operativitàdell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa, inoltre, delibera:
sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea ha, altresì, il compito di eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori, nonché di approvare il programma di attività proposto dal Consiglio e di stabilire l’ammontare delle quote associative.
Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno assunte a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati o dei voti e delibererà a maggioranza semplice. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto o disposizioni sul patrimonio dell’Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati e la metà degli Associati Fondatori, fatta eccezione per quanto al successivo articolo 13.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per l’occorrenza e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per l’occorrenza ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 8
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli Associati a maggioranza semplice con voto palese e la maggioranza dei suoi membri dovrà essere eletta con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, durerà in carica per il periodo che sarà fissato dall’assemblea degli Associati al momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno sette dei suoi membri, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un altro membro nominato per l’occorrenza che fungerà da Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo nonché alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale ed all’estero, delegazioni o uffici staccati, nominandone il responsabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in
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ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni o uffici staccati.
 
Art. 9
Collegio dei Revisori
L’Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, con il compito di controllare la gestione dell’Associazione, predisponendo una loro relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio.
Art. 10
Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio Direttivo e dei Revisori nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 11
Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Art. 12
Avanzi di gestione
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili dopo gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 13
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio saranno deliberati dall’Assemblea degli Associati col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati di cui due terzi dei Soci Fondatori, i quali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14
Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 15
Legge applicabile
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
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